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European Accessibility Act in Italia

Manfredi Annibaldis Manfredi Annibaldis 10 min di lettura

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Cosa cambia davvero per aziende e servizi digitali da qui al 2026

Cosa cambia davvero per aziende e servizi digitali da qui al 2026

Negli ultimi mesi l’European Accessibility Act è passato rapidamente da tema per addetti ai lavori a questione concreta per chi progetta, vende o gestisce prodotti e servizi digitali in Europa.
Non perché la normativa sia nuova, ma perché le sue conseguenze sono ormai operative.

A meno di un anno dall’entrata in vigore degli obblighi, molte aziende italiane si trovano ancora in una zona grigia. Sanno che qualcosa sta cambiando, ma non hanno chiaro cosa fare, quando intervenire e soprattutto come farlo senza rincorrere l’urgenza.

Facciamo quindi ordine. Senza allarmismi, ma con realismo.

Cos’è l’European Accessibility Act e perché riguarda il settore privato

Cos’è l’European Accessibility Act e perché riguarda il settore privato

L’European Accessibility Act, Direttiva UE 2019/882, nasce con un obiettivo preciso: garantire che prodotti e servizi chiave siano accessibili alle persone con disabilità in modo uniforme all’interno del mercato europeo.

Il vero punto di svolta è questo.
Per la prima volta l’accessibilità digitale smette di essere un tema quasi esclusivo della Pubblica Amministrazione ed entra a pieno titolo nel perimetro del mercato privato.

La logica della direttiva è duplice. Da un lato rimuovere barriere digitali e fisiche che limitano l’autonomia delle persone. Dall’altro creare uno standard comune che riduca la frammentazione normativa tra Stati membri, aumentando la competitività delle imprese europee.

Quando scatta l’obbligo di conformità? 

Quando scatta l’obbligo di conformità

La data chiave è il 28 giugno 2025.
Tutti i prodotti e servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo questa data devono rispettare i requisiti di accessibilità previsti dall’Accessibility Act.

Non è una scadenza simbolica. È uno spartiacque operativo.
Da quel momento in poi, chi opera sul mercato europeo deve poter dimostrare di aver considerato l’accessibilità come requisito progettuale, non come intervento opzionale o correttivo.

Quali prodotti e servizi sono coinvolti?

 

Quali prodotti e servizi sono coinvoltiL’ambito di applicazione dell’European Accessibility Act è particolarmente ampio e intercetta settori già oggi fortemente digitalizzati. Non si tratta di nicchie, ma di tecnologie e servizi che fanno parte della quotidianità di milioni di persone.

La normativa riguarda prodotti tecnologici di uso comune come dispositivi hardware e sistemi operativi informatici generici, ad esempio computer e smartphone, oltre ai lettori di e-book. Rientrano nello stesso perimetro anche terminali self service come sportelli bancomat, biglietterie automatiche e chioschi digitali, strumenti che sostituiscono sempre più spesso il contatto umano.

Ancora più rilevante è l’impatto sui servizi digitali. L’Accessibility Act coinvolge direttamente siti web e applicazioni, piattaforme di e-commerce, servizi bancari per i consumatori, sistemi di comunicazione elettronica e l’accesso ai contenuti audiovisivi. A questi si aggiungono i servizi di trasporto passeggeri, inclusi i sistemi digitali di prenotazione e acquisto.

In sostanza, la direttiva tocca una parte significativa delle esperienze digitali che oggi diamo per scontate. Proprio per questo l’accessibilità smette di essere un tema specialistico e diventa un requisito strutturale della progettazione digitale.

Se gestisci un sito, un e-commerce o una piattaforma digitale, il primo passo è capire quanto sei realmente allineato oggi.  Scopri il nostro approccio.

Chi è obbligato ad adeguarsi?

Chi è obbligato ad adeguarsi

La portata soggettiva dell’European Accessibility Act è molto più ampia rispetto alle normative precedenti. La direttiva non si limita a colpire chi sviluppa materialmente un prodotto o un servizio, ma coinvolge l’intera catena di responsabilità che ne permette la presenza sul mercato.

Rientrano quindi nel perimetro tutti gli operatori che, a vario titolo, contribuiscono all’immissione o alla fornitura di prodotti e servizi accessibili. Questo include chi li progetta e realizza, chi li importa o li distribuisce, chi eroga servizi digitali e chi agisce come rappresentante autorizzato. Il principio è chiaro. L’accessibilità non è delegabile a valle, ma deve essere garantita lungo tutta la filiera.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la sede legale. Non rappresenta un’esimente. Anche le aziende extra UE sono soggette all’Accessibility Act se immettono prodotti o servizi nel mercato europeo. È il mercato di destinazione, non l’origine dell’impresa, a determinare l’obbligo.

In termini pratici, tutte le grandi imprese e le PMI rientrano nel campo di applicazione. Le Pubbliche Amministrazioni, invece, erano già soggette alla Legge Stanca e continuano a esserlo.

Esenzioni, deroghe e onere sproporzionato

Esistono esenzioni, ma vanno interpretate con attenzione.
Le microimprese sono esentate solo per quanto riguarda i servizi, non i prodotti, e non in modo definitivo. Si tratta di un’esclusione pensata per una possibile applicazione graduale.

Sono inoltre esclusi i prodotti e i servizi già presenti sul mercato prima del 28 giugno 2025, a condizione che non subiscano modifiche sostanziali, così come alcuni terminali già installati entro specifici limiti temporali.

Esiste poi la clausola dell’onere sproporzionato. È un’eccezione importante, ma non automatica. Deve essere dimostrata con una valutazione tecnica ed economica che tenga conto dei costi, dei benefici e delle dimensioni dell’organizzazione. E deve essere aggiornata nel tempo.

Il percorso normativo italiano e il ruolo di AGID

L’Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/882 con il Decreto Legislativo 82/2022. Il percorso è ormai tracciato.

Nel giugno 2025 AGID ha pubblicato le prime linee guida provvisorie. Non rappresentano ancora il punto di arrivo, ma chiariscono l’impostazione generale e il ruolo di vigilanza che verrà rafforzato nei prossimi mesi.

Sono invece ancora attese le linee guida definitive e il pieno assestamento applicativo della EN 301 549, lo standard tecnico europeo di riferimento per l’accessibilità delle tecnologie ICT.

Dal 2026, cosa cambierà con la piattaforma AGID

Dal 2026, cosa cambierà con la piattaforma AGID

A partire dal 2026 entrerà in funzione una piattaforma nazionale dedicata all’accessibilità digitale, ospitata sul sito di AGID. Questo strumento rappresenta uno degli snodi più rilevanti dell’intero impianto normativo, perché segna il passaggio definitivo da un sistema basato su dichiarazioni statiche a un modello di monitoraggio continuo.

La piattaforma diventerà il punto di riferimento sia per i cittadini sia per i fornitori di prodotti e servizi digitali. Da un lato permetterà agli utenti di segnalare problemi di accessibilità riscontrati durante l’utilizzo di siti, applicazioni o servizi digitali. Dall’altro raccoglierà le informazioni operative utili alle imprese per comprendere e gestire correttamente gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 82/2022.

Per le aziende questo comporta un cambiamento sostanziale. Non sarà più sufficiente dichiarare genericamente l’aderenza ai requisiti di legge. Sarà necessario rendere esplicite le eventuali situazioni di non conformità, descrivere le azioni correttive previste e documentare i casi in cui l’adeguamento risulti particolarmente complesso o comporti un onere sproporzionato.

La responsabilità della valutazione tecnica resta in capo al fornitore del servizio o del prodotto. Tuttavia questa valutazione dovrà essere tracciabile, aggiornata nel tempo e coerente con gli standard di riferimento. In altre parole, l’accessibilità diventa un processo da governare, non un adempimento da archiviare una volta sola.

Standard tecnici di riferimento, WCAG, EN 301 549 e accessibilità by design

Standard tecnici di riferimento, WCAG, EN 301 549 e accessibilità by design

In questa fase di transizione, in cui le linee guida definitive non sono ancora state pubblicate, In questa fase di transizione, il riferimento tecnico resta chiaro. La verifica di conformità deve basarsi sulle WCAG 2.1, con una progettazione già orientata alle WCAG 2.2.

Questo implica un cambio di approccio. L’accessibilità non può essere verificata solo con strumenti automatici. Serve il coinvolgimento di persone reali che utilizzano tecnologie assistive e sperimentano il servizio in condizioni d’uso concrete.

È importante chiarire anche cosa non funziona. Gli overlay di accessibilità non rappresentano una soluzione accettabile e sono stati ampiamente criticati perché non risolvono i problemi strutturali e, in alcuni casi, peggiorano l’esperienza.

In questo scenario, la dichiarazione di accessibilità resta uno strumento centrale, utile a documentare in modo trasparente lo stato di fatto e il percorso di miglioramento.

Se vuoi affrontare le WCAG come un progetto, con priorità e impatti chiari, approfondisci il nostro approccio all’accessibilità digitale.

Le normative italiane già in vigore da non dimenticare

Le normative italiane già in vigore da non dimenticare

L’European Accessibility Act non arriva a sostituire il quadro normativo esistente. Si inserisce piuttosto in un sistema di leggi già attive in Italia, rafforzandone l’impianto e ampliandone l’applicazione.

Restano pienamente valide le norme che tutelano le persone con disabilità da ogni forma di discriminazione, così come la Legge 4 del 2004, conosciuta come Legge Stanca, che da anni disciplina l’accessibilità digitale per la Pubblica Amministrazione. A queste si aggiungono le estensioni degli obblighi alle grandi imprese con fatturati particolarmente elevati e le disposizioni che consentono di agire anche in ambito privato in caso di discriminazione digitale.

In alcuni casi le sanzioni previste possono arrivare a incidere in modo significativo sul fatturato aziendale. Per questo motivo l’accessibilità non può essere letta solo come un tema di conformità normativa. È anche, e sempre di più, una questione di gestione del rischio, sia economico sia reputazionale.

Cosa stanno facendo gli altri Paesi europei

Cosa stanno facendo gli altri Paesi europei

A livello europeo l’approccio all’Accessibility Act è piuttosto uniforme. Pur con differenze organizzative e terminologiche, gli Stati membri si stanno muovendo lungo direttrici comuni, coerenti con lo spirito della direttiva.

Ogni Paese ha individuato una o più autorità competenti incaricate di vigilare sull’applicazione delle norme e di gestire le segnalazioni degli utenti. Sono stati previsti meccanismi che permettono a cittadini e organizzazioni di segnalare barriere di accessibilità, così come obblighi di trasparenza per i fornitori, chiamati a dichiarare il livello di conformità dei propri prodotti e servizi.

Anche il sistema sanzionatorio segue un principio condiviso. Le misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, in modo da garantire un reale incentivo all’adeguamento.

In questo contesto, l’Italia si muove in linea con il quadro europeo. Il ruolo di AGID e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si inserisce in un modello già adottato negli altri Stati membri, con l’obiettivo di rendere l’accessibilità una componente strutturale del mercato digitale europeo, non un’eccezione regolatoria.

L’accessibilità come scelta progettuale, non come adempimento

L’accessibilità come scelta progettuale, non come adempimento

L’European Accessibility Act non va letto come l’ennesimo obbligo burocratico da gestire a ridosso di una scadenza. È il segnale di un cambio di paradigma ormai inevitabile, che riguarda il modo in cui i servizi digitali vengono pensati, progettati e governati nel tempo.

L’accessibilità non può più essere trattata come un intervento correttivo, da aggiungere quando il prodotto è già online o quando emerge un problema. Deve diventare una componente strutturale della progettazione, al pari della sicurezza, delle performance o della qualità dell’esperienza utente. Questo significa integrare i requisiti di accessibilità fin dalle prime fasi di analisi, di design e di sviluppo, evitando soluzioni tampone e interventi frammentari.

Le aziende che iniziano ora questo percorso hanno un vantaggio concreto. Possono lavorare con più lucidità, pianificare gli adeguamenti in modo graduale e costruire competenze interne che resteranno valide nel tempo. Chi rimanda, invece, rischia di trovarsi a intervenire sotto pressione, con margini ridotti e decisioni dettate più dall’urgenza che dalla qualità progettuale.

In questo senso, il 2026 non è solo una scadenza normativa. È il punto in cui diventerà evidente la differenza tra chi ha considerato l’accessibilità come parte integrante del proprio ecosistema digitale e chi l’ha vista esclusivamente come un problema da risolvere all’ultimo momento.

Se vuoi una valutazione concreta del punto di partenza, senza soluzioni tampone, visita ora il sito di accessibilità digitale. 

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